a) promuove e coordina le attività di ricerca nei settori disciplinari delle scienze storiche, geografiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche, storiche – artistiche, filologiche e linguistiche, musicali e musicologiche, antropologiche dei beni culturali e della comunicazione;
b) concorre all’organizzazione delle attività didattiche dei Corsi di Studio, delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di Perfezionamento, relativamente agli insegnamenti afferenti al Dipartimento, mettendo a disposizione le proprie risorse umane strumentali e logistiche;
c) organizza i Corsi di Dottorato di Ricerca, di cui è responsabile, e o collabora all’organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca con i quali è consociato, mettendo a disposizione le proprie risorse umane, strumentali e logistiche;
d) sottopone alle Facoltà le richieste di posti di ruolo docente, sulla base di un motivato progetto di sviluppo della ricerca;
e) esprime, nei settori di sua competenza, pareri sulla richiesta di ruolo e sulla destinazione dei docenti, nonché sull’assegnazione delle supplenze o degli affidamenti da parte delle Facoltà ; collabora con gli organi di governo dell’Università e gli organi di programmazione dell’Unione Europea, nazionali, regionali e locali, all’elaborazione e all’attuazione di programmi di insegnamento e formazione rispondenti a esigenze di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione ed educazione permanente;
f) organizza Seminari, Conferenze e Convegni a carattere scientifico e didattico, ricercando collegamenti con analoghe strutture in Italia e all’estero e provvedendo alla pubblicazione e alla diffusione dei relativi Atti;
g) promuove la pubblicazione periodica di rassegne di contributi scientifici a contenuti conformi agli obiettivi di sua pertinenza;
2) Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento ai commi 5, 10, 11, 12 e 13 dell’articolo 30 dello Statuto dell’Università di Catania.
Art 2 – Componenti del Dipartimento
1) Sono componenti del Dipartimento:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori dei settori scientifico-disciplinare afferenti al Dipartimento
b) i dottori di ricerca e i titolari di assegni di ricerca dei settori disciplinari afferenti al Dipartimento;
c) il personale non docente, formato da tutto il personale tecnico-amministrativo in organico presso il Dipartimento.
2) Possono afferire al Dipartimento, oltre ai docenti e ai ricercatori dei settori scientifico-disciplinari al Dipartimento, anche docenti e ricercatori di altri settori scientifico-disciplinari, i quali sviluppano temi di ricerca omogenei per finalità e/o metodi alla ricerca condotta in Dipartimento, dopo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento.
3) AI singolo professore e ricercatore, già afferente al Dipartimento, è garantita la possibilità di optare per altri Dipartimenti. Per i docenti e i ricercatori di nuova nomina presso l’Università di Catania, l’opzione, ritenuta congrua dal Consiglio di Dipartimento, ha decorrenza immediata.
Art. 3 – Utilizzo delle strutture e dei servizi del Dipartimento
1) L’utilizzo delle strutture e dei servizi del Dipartimento è consentito:
a) ai professori e ai ricercatori afferenti al Dipartimento;
b) al personale tecnico – amministrativo in servizio presso il Dipartimento;
c) agli studenti interni.
Si definiscono studenti interni del Dipartimento:
I) gli studenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca, organizzati dal Dipartimento (studenti di 2° livello);
II) gli studenti di altri Dottorati di Ricerca che svolgono la tesi sotto il tutorato di un docente del Dipartimento (studenti di 2° livello)
III) gli studenti che svolgono la tesi di laurea o di diploma presso il Dipartimento (studenti di 1° livello);
d) agli studenti delle Scuole di Specializzazione o dei Corsi di Perfezionamento organizzati dal Dipartimento (studenti di 2° livello);
e) ai borsisti, che svolgono la loro attività sotto il tutorato di un docente afferente al Dipartimento;
f) ai titolari di assegni, contratti di ricerca, contratti d’opera, inseriti in progetti di ricerca del Dipartimento;
g) per un tempo determinato, su motivata richiesta del docente responsabile, possono utilizzare le strutture del Dipartimento, previa autorizzazione del Direttore:
I) studenti, docenti, ricercatori e personale di altre strutture universitarie o di altri Enti di ricerca, con cui esistono rapporti ufficiali di collaborazione;
II) collaboratori esterni, inseriti in progetti di ricerca del Dipartimento;
2) L’utilizzo delle strutture didattiche è riservato allo svolgimento dell’attività didattica relativa agli insegnamenti afferenti al Dipartimento.
3) Il Consiglio di Dipartimento può autorizzare la formazione di uno o più comitati scientifici , costituiti da noti e prestigiosi studiosi, ai quale è consentito l’uso del proprio patrimonio (strutture o strumentazione) precisando compiti e funzioni in coerenza con programmi di promozione culturale e scientifica. Può, altresì, autorizzare l’uso del proprio patrimonio a personale esterno per un periodo limitato e regolamentato ed, in ogni caso, finalizzato al conseguimento di obiettivi previsti dal Dipartimento.
Art. 4 – Sezioni del Dipartimento
1) Secondo quanto previsto dall’art. 82, commi 4 e s, del Regolamento Generale di Ateneo, il Dipartimento può articolarsi al suo interno in Sezioni comprendenti gruppi omogenei di discipline o raggruppamenti interdisciplinari, i cui afferenti nominano un Responsabile con il compito di rappresentarne le esigenze in seno agli organi collegiali del Dipartimento.
2) le Sezioni non hanno autonomia di bilancio e non possono costituire organismi dirigenti al loro interno.
Art. 5 – Organi del Dipartimento
Organi del Dipartimento – Consiglio, Direttore, Giunta – sono costituiti a norma dell’art. 31 dello Statuto dell’Università di Catania.
Art. 6 – Consiglio
1) Costituiscono il Consiglio del Dipartimento:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
b) il segretario amministrativo;
c) da non meno di tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo presso il Dipartimento;
d) un rappresentante degli studenti di ciascuno dei Dottorati di ricerca, organizzati dal Dipartimento, con sede amministrativa nell’Università di Catania;
e) un numero di rappresentanti degli studenti di 1° livello afferenti al Dipartimento pari al 5% dei professori di ruolo, arrotondato per eccesso e comunque non inferiore a tre.
2) I rappresentanti di cui al punto 1-c) restano in carica tre anni accademici e non possono essere rieletti più di una volta. Il corpo elettorato è costituito dal personale tecnico amministrativo che alla data di convocazione per l’elezione è in servizio presso il Dipartimento; al segretario amministrativo spetta solo l’elettorato attivo.
3) I rappresentanti di cui al punto 1-d) ed l-e) restano in carica 2 anni accademici. Per ciascuno dei rappresentanti di cui al punto l-d) l’elettorato attivo è costituito da tutti gli studenti interni di 2° livello. L’elettorato passivo spetta solo agli studenti dei dottorati, organizzati dal Dipartimento con sede amministrativa presso l’Università di Catania. Per i rappresentanti di cui al punto 1-e) il corpo elettorale attivo e passivo è costituito da tutti gli studenti afferenti al Dipartimento che svolgono tesi di laurea nelle discipline i cui docenti afferiscono al Dipartimento.
4) II Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
a) indica le linee programmatiche di sviluppo della ricerca e collabora con i Corsi di Studio i cui insegnamenti afferiscono al Dipartimento ai fini dello sviluppo della didattica;
b) redige i criteri per:
I) l’utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le attività di ricerca e di didattica;
II) il coordinamento delle attività del personale, indicando il piano generale dei servizi tecnico-amministrativi necessari a garantire la funzionalità del Dipartimento;
III) garantire e organizzare l’uso (diretto e/o tramite servizio) delle apparecchiature comuni;
c) approva il bilancio di previsione entro i termini previsti dai Regolamenti di Ateneo vigenti;
d) approva il bilancio consuntivo entro i termini previsti dai Regolamenti di Ateneo vigenti;
e) approva le variazioni di bilancio;
f) approva le richieste di atrèrenza al Dipartimento;
g) collabora con gli Organi di governo dell’Università e gli Organi di Programmazione Internazionali alla elaborazione e all’attuazione di programmi di ricerca e di interscambio scientifico nel quadro della normativa vigente;
h) formula proposte preliminari per la costituzione di Centri Interdipartimentali di Ricerca e di Centri Interdipartimentali di Servizi ovvero esprime pareri circa la proposta di costituzione di Centri Interdipartimentali.
5) Il Consiglio:
a) formula richieste di posti di ruolo docente alle Facoltà ;
b) dà parere per il temporaneo allontanamento dei professori e dei ricercatori del Dipartimento per motivi di studio o di ricerca;
c) concorre in collaborazione con i Consigli di Corso di Studio e con gli Organi direttivi delle Scuole di specializzazione all’organizzazione delle rispettive attività didattiche;
d) approva l’eventuale articolazione in Sezioni del Dipartimento;
e) limitatamente alle discipline comprese nel Dipartimento, esprime pareri ai Consigli delle Facoltà interessate in ordine:
I) alle chiamale di professori ed al conferimento degli affidamenti o delle supplenze;
II) alla istituzione, alla soppressione o alla modificazione delle discipline presenti negli ordinamenti didattici;
III) alla attivazione dei Corsi Integrativi di quelli ufficiali da attivarsi nei Corsi di Studio.
6) Il Consiglio approva l’istituzione di nuovi Dottorati di ricerca su proposta motivata di gruppi di docenti di numero non inferiore a sette, che ne costituiscono il collegio docenti.
7) Il Consiglio:
a) esprime pareri sulle modifiche di Statuto dell’Università e sui Regolamenti di Ateneo;
b) approva Contratti e Convenzioni o ne propone l’approvazione al Consiglio di Amministrazione, secondo le norme previste dai regolamenti di Ateneo vigenti;
c) approva le proposte formulate dal Direttore, coadiuvato dalla Giunta. di cui al successivo art. 7 comma 5;
d) approva i contratti di ricerca, stabilisce i criteri di stipula ed approva i contratti di diritto privato a tempo determinato e i contratti d’opera in accordo a quanto previsto dall’art 67 del Regolamento di Contabilità ;
e) per quanto riguarda contratti di ricerca e di consulenza. convenzioni di ricerca (art 66 DPR 382180) e prestazioni (art. 49 TU) in conto terzi, ripartisce, sentiti i relativi responsabili e il personale tecnico-amministrativo, la quota degli introiti spettanti al personale avente diritto, secondo le modalità e le proporzioni stabilite dal relativo Regolamento di Ateneo;
f) stabilisce le modalità e le quote con cui i responsabili di finanziamenti di ricerca sono tenuti a contribuire alle spese generali e di funzionamento del Dipartimento.
8) Il Consiglio può delegare il Direttore alla stipula di contratti di cui in comma 7c), che rientrano in criteri stabiliti dal Consiglio stesso.
9) II Consiglio può, altresì, delegare la Giunta ad approvare contratti e convenzioni di ricerca nel caso in cui sussistano documentati motivi che rendano obiettivamente impossibile la convocazione dell’assemblea. L’approvazione deve essere ratificata dal Consiglio nella prima seduta utile.
10) Tutte le componenti hanno diritto a partecipare al dibattito del Consiglio. Per i punti espressi al comma 5a), 5d) e 5e)i votano i componenti di cui al comma la), per i punti espressi al comma 5e)II e 5e)III votano i componenti di cui in la), ld) e le), secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Per punti espressi al comma 6 votano i componenti di cui al comma la) e 1d). Per tutti gli altri punti, deliberano tutti i componenti il Consiglio.
Art. 7 – Direttore
1) Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori di ruolo che hanno optato per il regime a tempo pieno. II Direttore è eletto da tutti i componenti il Consiglio di Dipartimento, nominato dal Rettore, resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
2) Il Direttore:
a) ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l’esecuzione dei rispettivi deliberati;
b) È garante dell’osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti all’interno del Dipartimento;
c) cura i rapporti con gli Organi Accademici ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;
d) designa il docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento, quale Vice Direttore, fra i professori di ruolo a tempo pieno facenti parte del Consiglio del Dipartimento.
e) predispone annualmente la relazione sullo stato della ricerca e della didattica svolte nel Dipartimento per tutti gli adempimenti previsti.
3) Il Direttore definisce gli ordini di servizio del personale tecnico-amministrativo, secondo il piano generale indicato dal Consiglio.
4) Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, esercita inoltre le seguenti attribuzioni:
a) predispone annualmente, secondo le modalità previste dai Regolamenti di Ateneo vigenti, le richieste di finanziamento e di assegnazione di spazi, di personale tecnico-amministrativo per la realizzazione di un programma di sviluppo e potenziamento della ricerca svolta nell’ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento dell’attività didattica, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione;
b) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e l’eventuale organizzazione di Seminari Conferenze e Convegni anche in comune con altri Dipartimenti o con altri Centri di ricerca;
c) promuove convenzioni fra l’Università ed altri Enti interessati;
d) collabora alla programmazione didattica per mettere a disposizione del personale docente l’assistenza, i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività didattica di 1 ° e 2° livello;
e) assicura il razionale funzionamento delle strutture e delle strumentazioni del Dipartimento.
Art. 8 – Giunta
1) La Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore che la presiede, dal Segretario amministrativo con voto consultivo, da sei docenti, di cui, di norma, due di I fascia, due di II fascia e due ricercatori, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Il Direttore ed il Segretario amministrativo sono membri di diritto. Gli altri componenti vengono eletti nell’ambito delle rispettive categorie. I componenti della Giunta restano in carica 3 anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.
2) La Giunta:
a) collabora con il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni;
b) prepara le delibere da presentare in Consiglio;
c) affida ai professori gli insegnamenti nel Corso di Dottorato di Ricerca, su proposta del collegio dei Docenti.
3) Il Direttore può affidare ai componenti della Giunta l’incarico di seguire particolari settori dell’attività del Dipartimento.
Art. 9 – Segretario Amministrativo
1) Il Segretario amministrativo:
a) svolge le funzioni previste dall’Art.11 comma 2 della legge 567;
b) partecipa con voto consultivo alla Giunta del Dipartimento e ne verbalizza le riunioni. Alla stesura del verbale, collabora il più giovane dei ricercatori;
c) partecipa al Consiglio con la funzione di segretario verbalizzante. Alla stesura del verbale, collabora il più giovane dei professori di ruolo;
d) informa i propri collaboratori sull’evoluzione legislativa ed organizza le procedure atte a migliorare la produttività del Dipartimento, coordinando il personale amministrativo cui è proposto;
e) segue l’applicazione delle norme fiscali, previdenziali e tributarie;
f) informa i membri del Dipartimento sulle nuove disposizioni di leggi e di circolari;
g) esplica tutte le funzioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle Convenzioni e dei Contratti stipulati dal Dipartimento, in conformità ai Regolamenti di Ateneo;
2) Il Direttore può affidare al Segretario amministrativo, nei limiti delle sue mansioni, specifici adempimenti dei quali risponde personalmente e singolarmente.
Art. 10 – Adunanze
1) Il Consiglio e la Giunta sono convocati dal Direttore. Un numero non inferiore ad un decimo dei componenti il Consiglio di Dipartimento può fare richiesta di convocazione su specifici argomenti. In caso di vacanza dall’ufficio del Direttore del Dipartimento, la convocazione è disposta dal Vice Direttore.
2) L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché dell’ordine del giorno, deve essere rimesso al domicilio d’ufficio con 4 giorni di anticipo dalla data fissata per l’adunanza, se trattasi di riunione ordinaria, e con almeno 24 ore se urgente.
3) E’ ammessa la convocazione d’urgenza sia del Consiglio che della Giunta; il carattere d’urgenza va specificato nell’avviso di convocazione.
4) Le adunanze del Consiglio sono valide a norma di quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo (Art 64).
5) Per la validità delle sedute di Giunta è richiesta la presenza di almeno la metà dei membri, da conteggiare ad esclusione del Direttore e del Segretario amministrativo,
6) L’assenza dalle adunanze deve essere giustificata per iscritto entro e non oltre l’inizio dell’adunanza stessa.
7) Per quanto riguarda l’assenza di membri elettivi dalle sedute, per la decadenza dalla carica e per le sostituzioni si fa riferimento all’Art.63 del Regolamento Generale dell’Ateneo.
8) Ciascuna delibera deve essere assunta con voto palese. Le votazioni riguardanti persone debbono essere adottate a scrutinio segreto qualora anche un solo componente del Consiglio ne faccia richiesta. Le delibere devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
9) E’ richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Dipartimento:
a) per l’approvazione del Regolamento di Dipartimento;
b) per modifiche al presente Regolamento.
10) E’ richiesta la maggioranza assoluta dei professori e ricercatori:
a) per l’eventuale istituzione di Sezioni, per il loro eventuale scioglimento per gravi e giustificati motivi; b) per l’afferenza motivata di docenti non appartenenti a discipline di afferenza al Dipartimento.
11) Il Segretario amministrativo redige un verbale delle riunioni del Consiglio firmato dallo stesso e dal Direttore. Il Segretario nella redazione del verbale è coadiuvato dal più giovane dei professori. Dopo l’approvazione, copia del verbale resta agli Atti.
12) Per quanto non espressamente indicato sulla verbalizzazione si applicano le norme del Regolamento Generale di Ateneo (Art.67).
Art.11 – Adempimenti
1) Ai fini degli adempimenti previsti dai Regolamenti di Ateneo entro il 10 maggio di ogni anno, i docenti e/o i coordinatori dei gruppi di ricerca sono tenuti a presentare al Direttore:
a) una relazione illustrativa dell’attività di ricerca effettuata e di quella che intendono programmare per il successivo A.A.
b) eventuali proposte di programmazione culturale (seminari, cicli di conferenze, convegni, scambi con l’estero etc..);
c) richieste di servizi, strumenti e locali per il funzionamento delle strutture dipartimentali in merito alla didattica ed alla ricerca.
2) il Direttore deve presentare tale documentazione al Consiglio, ai fini di un migliore coordinamento dell’attività scientifica e didattica e della verifica dei piani programmatici in rapporto alla loro effettiva realizzazione.
Art. 12 – Gestione finanziaria
1) Le modalità di gestione finanziaria e amministrativa del Dipartimento sono stabilite dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università di Catania e dal Regolamento conto terzi.
2) Tutti i gruppi di ricerca sono tenuti a partecipare alle spese generali e di funzionamento del Dipartimento, secondo le modalità e le quote stabilite dal Consiglio all’inizio di ogni anno finanziario.
Art. 13 – Modalità delle elezioni
1) Ai fini dell’elezione del Direttore, il Decano dei professori di prima fascia, almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore, avviare le procedure per l’elezione del nuovo Direttore per il triennio successivo. A tal fine, fissa la data per l’elezione, convoca una seduta del Consiglio, da tenersi almeno 10 giorni prima della data delle votazioni, per consentire la presentazione di candidature e programmi per la direzione del Dipartimento, nomina una commissione elettorale da lui presieduta e formata da due professori ed un ricercatore. Le operazioni di voto avvengono in una giornata dalle ore 9 alle ore 17. Le operazioni di scrutinio devono avvenire subito dopo la chiusura del seggio. Il Direttore viene eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle successive. A parità di voti di un professore di prima fascia ed uno di seconda fascia viene eletto quello di prima fascia; fra due professori della stessa fascia prevale quello con maggiore anzianità nel ruolo ed a parità di questa viene eletto quello con maggiore anzianità anagrafica.
2) Per quanto riguarda l’elezione dei componenti la Giunta. i rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori vengono eletti nell’ambito delle relative categorie, con voto limitato ad uno, contestualmente al Direttore. Qualora i rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori non fossero eletti nella stessa giornata in cui avviene l’elezione del Direttore, saranno eletti successivamente in apposite Assemblee straordinarie delle categorie interessate convocate a cura del Direttore. Vengono eletti, secondo le modalità previste, coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti tra due componenti della stessa categoria prevale quello con maggiore anzianità nel ruolo ed a parità di questa prevale quello con maggiore anzianità anagrafica. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo viene eletto da tutto il personale tecnico-amministrativo tra i rappresentanti eletti in Consiglio, in apposita Assemblea straordinaria della categoria convocata dal Direttore.
3) Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei rappresentanti dei Dottorati di ricerca in seno al Consiglio, si applicano le norme del Regolamento Generale di Ateneo (Artt.5° e 57).
4) Per quanto riguarda la rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio, le elezioni sono indette dal Direttore. Sarà cura della segreteria del Dipartimento fornire l’elenco nominativo degli aventi diritto secondo il presente Regolamento. Per le modalità delle elezioni si applicano procedimenti analoghi a quelli previsti dall’art. 57 del Regolamento Generale di Ateneo. Gli studenti vengono eletti secondo il seguente criterio: il primo studente eletto è lo studente che avrà ottenuto il maggior numero di voti (a parità di voti prevale l’anzianità anagrafica), il secondo eletto è lo studente appartenente ad un corso di studio cui non appartiene il rappresentante già eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti; i successivi sono eletti in base ai voti riportati.
5) Per la validità delle votazioni di cui ai commi precedenti di questo articolo è necessaria la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
Art. 14 – Norme finali e transitorie
1 ) Per quanto non espressamente indicato, si applicano le norme dello Statuto e dei Regolamenti
Regolamento
Art. 1 – Dipartimento
1) Il Dipartimento:
a) promuove e coordina le attività di ricerca nei settori disciplinari delle scienze storiche, geografiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche, storiche – artistiche, filologiche e linguistiche, musicali e musicologiche, antropologiche dei beni culturali e della comunicazione;
b) concorre all’organizzazione delle attività didattiche dei Corsi di Studio, delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di Perfezionamento, relativamente agli insegnamenti afferenti al Dipartimento, mettendo a disposizione le proprie risorse umane strumentali e logistiche;
c) organizza i Corsi di Dottorato di Ricerca, di cui è responsabile, e o collabora all’organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca con i quali è consociato, mettendo a disposizione le proprie risorse umane, strumentali e logistiche;
d) sottopone alle Facoltà le richieste di posti di ruolo docente, sulla base di un motivato progetto di sviluppo della ricerca;
e) esprime, nei settori di sua competenza, pareri sulla richiesta di ruolo e sulla destinazione dei docenti, nonché sull’assegnazione delle supplenze o degli affidamenti da parte delle Facoltà ; collabora con gli organi di governo dell’Università e gli organi di programmazione dell’Unione Europea, nazionali, regionali e locali, all’elaborazione e all’attuazione di programmi di insegnamento e formazione rispondenti a esigenze di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione ed educazione permanente;
f) organizza Seminari, Conferenze e Convegni a carattere scientifico e didattico, ricercando collegamenti con analoghe strutture in Italia e all’estero e provvedendo alla pubblicazione e alla diffusione dei relativi Atti;
g) promuove la pubblicazione periodica di rassegne di contributi scientifici a contenuti conformi agli obiettivi di sua pertinenza;
2) Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento ai commi 5, 10, 11, 12 e 13 dell’articolo 30 dello Statuto dell’Università di Catania.
Art 2 – Componenti del Dipartimento
1) Sono componenti del Dipartimento:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori dei settori scientifico-disciplinare afferenti al Dipartimento
b) i dottori di ricerca e i titolari di assegni di ricerca dei settori disciplinari afferenti al Dipartimento;
c) il personale non docente, formato da tutto il personale tecnico-amministrativo in organico presso il Dipartimento.
2) Possono afferire al Dipartimento, oltre ai docenti e ai ricercatori dei settori scientifico-disciplinari al Dipartimento, anche docenti e ricercatori di altri settori scientifico-disciplinari, i quali sviluppano temi di ricerca omogenei per finalità e/o metodi alla ricerca condotta in Dipartimento, dopo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento.
3) AI singolo professore e ricercatore, già afferente al Dipartimento, è garantita la possibilità di optare per altri Dipartimenti. Per i docenti e i ricercatori di nuova nomina presso l’Università di Catania, l’opzione, ritenuta congrua dal Consiglio di Dipartimento, ha decorrenza immediata.
Art. 3 – Utilizzo delle strutture e dei servizi del Dipartimento
1) L’utilizzo delle strutture e dei servizi del Dipartimento è consentito:
a) ai professori e ai ricercatori afferenti al Dipartimento;
b) al personale tecnico – amministrativo in servizio presso il Dipartimento;
c) agli studenti interni.
Si definiscono studenti interni del Dipartimento:
I) gli studenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca, organizzati dal Dipartimento (studenti di 2° livello);
II) gli studenti di altri Dottorati di Ricerca che svolgono la tesi sotto il tutorato di un docente del Dipartimento (studenti di 2° livello)
III) gli studenti che svolgono la tesi di laurea o di diploma presso il Dipartimento (studenti di 1° livello);
d) agli studenti delle Scuole di Specializzazione o dei Corsi di Perfezionamento organizzati dal Dipartimento (studenti di 2° livello);
e) ai borsisti, che svolgono la loro attività sotto il tutorato di un docente afferente al Dipartimento;
f) ai titolari di assegni, contratti di ricerca, contratti d’opera, inseriti in progetti di ricerca del Dipartimento;
g) per un tempo determinato, su motivata richiesta del docente responsabile, possono utilizzare le strutture del Dipartimento, previa autorizzazione del Direttore:
I) studenti, docenti, ricercatori e personale di altre strutture universitarie o di altri Enti di ricerca, con cui esistono rapporti ufficiali di collaborazione;
II) collaboratori esterni, inseriti in progetti di ricerca del Dipartimento;
2) L’utilizzo delle strutture didattiche è riservato allo svolgimento dell’attività didattica relativa agli insegnamenti afferenti al Dipartimento.
3) Il Consiglio di Dipartimento può autorizzare la formazione di uno o più comitati scientifici , costituiti da noti e prestigiosi studiosi, ai quale è consentito l’uso del proprio patrimonio (strutture o strumentazione) precisando compiti e funzioni in coerenza con programmi di promozione culturale e scientifica. Può, altresì, autorizzare l’uso del proprio patrimonio a personale esterno per un periodo limitato e regolamentato ed, in ogni caso, finalizzato al conseguimento di obiettivi previsti dal Dipartimento.
Art. 4 – Sezioni del Dipartimento
1) Secondo quanto previsto dall’art. 82, commi 4 e s, del Regolamento Generale di Ateneo, il Dipartimento può articolarsi al suo interno in Sezioni comprendenti gruppi omogenei di discipline o raggruppamenti interdisciplinari, i cui afferenti nominano un Responsabile con il compito di rappresentarne le esigenze in seno agli organi collegiali del Dipartimento.
2) le Sezioni non hanno autonomia di bilancio e non possono costituire organismi dirigenti al loro interno.
Art. 5 – Organi del Dipartimento
Organi del Dipartimento – Consiglio, Direttore, Giunta – sono costituiti a norma dell’art. 31 dello Statuto dell’Università di Catania.
Art. 6 – Consiglio
1) Costituiscono il Consiglio del Dipartimento:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
b) il segretario amministrativo;
c) da non meno di tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo presso il Dipartimento;
d) un rappresentante degli studenti di ciascuno dei Dottorati di ricerca, organizzati dal Dipartimento, con sede amministrativa nell’Università di Catania;
e) un numero di rappresentanti degli studenti di 1° livello afferenti al Dipartimento pari al 5% dei professori di ruolo, arrotondato per eccesso e comunque non inferiore a tre.
2) I rappresentanti di cui al punto 1-c) restano in carica tre anni accademici e non possono essere rieletti più di una volta. Il corpo elettorato è costituito dal personale tecnico amministrativo che alla data di convocazione per l’elezione è in servizio presso il Dipartimento; al segretario amministrativo spetta solo l’elettorato attivo.
3) I rappresentanti di cui al punto 1-d) ed l-e) restano in carica 2 anni accademici. Per ciascuno dei rappresentanti di cui al punto l-d) l’elettorato attivo è costituito da tutti gli studenti interni di 2° livello. L’elettorato passivo spetta solo agli studenti dei dottorati, organizzati dal Dipartimento con sede amministrativa presso l’Università di Catania. Per i rappresentanti di cui al punto 1-e) il corpo elettorale attivo e passivo è costituito da tutti gli studenti afferenti al Dipartimento che svolgono tesi di laurea nelle discipline i cui docenti afferiscono al Dipartimento.
4) II Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
a) indica le linee programmatiche di sviluppo della ricerca e collabora con i Corsi di Studio i cui insegnamenti afferiscono al Dipartimento ai fini dello sviluppo della didattica;
b) redige i criteri per:
I) l’utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le attività di ricerca e di didattica;
II) il coordinamento delle attività del personale, indicando il piano generale dei servizi tecnico-amministrativi necessari a garantire la funzionalità del Dipartimento;
III) garantire e organizzare l’uso (diretto e/o tramite servizio) delle apparecchiature comuni;
c) approva il bilancio di previsione entro i termini previsti dai Regolamenti di Ateneo vigenti;
d) approva il bilancio consuntivo entro i termini previsti dai Regolamenti di Ateneo vigenti;
e) approva le variazioni di bilancio;
f) approva le richieste di atrèrenza al Dipartimento;
g) collabora con gli Organi di governo dell’Università e gli Organi di Programmazione Internazionali alla elaborazione e all’attuazione di programmi di ricerca e di interscambio scientifico nel quadro della normativa vigente;
h) formula proposte preliminari per la costituzione di Centri Interdipartimentali di Ricerca e di Centri Interdipartimentali di Servizi ovvero esprime pareri circa la proposta di costituzione di Centri Interdipartimentali.
5) Il Consiglio:
a) formula richieste di posti di ruolo docente alle Facoltà ;
b) dà parere per il temporaneo allontanamento dei professori e dei ricercatori del Dipartimento per motivi di studio o di ricerca;
c) concorre in collaborazione con i Consigli di Corso di Studio e con gli Organi direttivi delle Scuole di specializzazione all’organizzazione delle rispettive attività didattiche;
d) approva l’eventuale articolazione in Sezioni del Dipartimento;
e) limitatamente alle discipline comprese nel Dipartimento, esprime pareri ai Consigli delle Facoltà interessate in ordine:
I) alle chiamale di professori ed al conferimento degli affidamenti o delle supplenze;
II) alla istituzione, alla soppressione o alla modificazione delle discipline presenti negli ordinamenti didattici;
III) alla attivazione dei Corsi Integrativi di quelli ufficiali da attivarsi nei Corsi di Studio.
6) Il Consiglio approva l’istituzione di nuovi Dottorati di ricerca su proposta motivata di gruppi di docenti di numero non inferiore a sette, che ne costituiscono il collegio docenti.
7) Il Consiglio:
a) esprime pareri sulle modifiche di Statuto dell’Università e sui Regolamenti di Ateneo;
b) approva Contratti e Convenzioni o ne propone l’approvazione al Consiglio di Amministrazione, secondo le norme previste dai regolamenti di Ateneo vigenti;
c) approva le proposte formulate dal Direttore, coadiuvato dalla Giunta. di cui al successivo art. 7 comma 5;
d) approva i contratti di ricerca, stabilisce i criteri di stipula ed approva i contratti di diritto privato a tempo determinato e i contratti d’opera in accordo a quanto previsto dall’art 67 del Regolamento di Contabilità ;
e) per quanto riguarda contratti di ricerca e di consulenza. convenzioni di ricerca (art 66 DPR 382180) e prestazioni (art. 49 TU) in conto terzi, ripartisce, sentiti i relativi responsabili e il personale tecnico-amministrativo, la quota degli introiti spettanti al personale avente diritto, secondo le modalità e le proporzioni stabilite dal relativo Regolamento di Ateneo;
f) stabilisce le modalità e le quote con cui i responsabili di finanziamenti di ricerca sono tenuti a contribuire alle spese generali e di funzionamento del Dipartimento.
8) Il Consiglio può delegare il Direttore alla stipula di contratti di cui in comma 7c), che rientrano in criteri stabiliti dal Consiglio stesso.
9) II Consiglio può, altresì, delegare la Giunta ad approvare contratti e convenzioni di ricerca nel caso in cui sussistano documentati motivi che rendano obiettivamente impossibile la convocazione dell’assemblea. L’approvazione deve essere ratificata dal Consiglio nella prima seduta utile.
10) Tutte le componenti hanno diritto a partecipare al dibattito del Consiglio. Per i punti espressi al comma 5a), 5d) e 5e)i votano i componenti di cui al comma la), per i punti espressi al comma 5e)II e 5e)III votano i componenti di cui in la), ld) e le), secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Per punti espressi al comma 6 votano i componenti di cui al comma la) e 1d). Per tutti gli altri punti, deliberano tutti i componenti il Consiglio.
Art. 7 – Direttore
1) Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori di ruolo che hanno optato per il regime a tempo pieno. II Direttore è eletto da tutti i componenti il Consiglio di Dipartimento, nominato dal Rettore, resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
2) Il Direttore:
a) ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l’esecuzione dei rispettivi deliberati;
b) È garante dell’osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti all’interno del Dipartimento;
c) cura i rapporti con gli Organi Accademici ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;
d) designa il docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento, quale Vice Direttore, fra i professori di ruolo a tempo pieno facenti parte del Consiglio del Dipartimento.
e) predispone annualmente la relazione sullo stato della ricerca e della didattica svolte nel Dipartimento per tutti gli adempimenti previsti.
3) Il Direttore definisce gli ordini di servizio del personale tecnico-amministrativo, secondo il piano generale indicato dal Consiglio.
4) Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, esercita inoltre le seguenti attribuzioni:
a) predispone annualmente, secondo le modalità previste dai Regolamenti di Ateneo vigenti, le richieste di finanziamento e di assegnazione di spazi, di personale tecnico-amministrativo per la realizzazione di un programma di sviluppo e potenziamento della ricerca svolta nell’ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento dell’attività didattica, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione;
b) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e l’eventuale organizzazione di Seminari Conferenze e Convegni anche in comune con altri Dipartimenti o con altri Centri di ricerca;
c) promuove convenzioni fra l’Università ed altri Enti interessati;
d) collabora alla programmazione didattica per mettere a disposizione del personale docente l’assistenza, i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività didattica di 1 ° e 2° livello;
e) assicura il razionale funzionamento delle strutture e delle strumentazioni del Dipartimento.
Art. 8 – Giunta
1) La Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore che la presiede, dal Segretario amministrativo con voto consultivo, da sei docenti, di cui, di norma, due di I fascia, due di II fascia e due ricercatori, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Il Direttore ed il Segretario amministrativo sono membri di diritto. Gli altri componenti vengono eletti nell’ambito delle rispettive categorie. I componenti della Giunta restano in carica 3 anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.
2) La Giunta:
a) collabora con il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni;
b) prepara le delibere da presentare in Consiglio;
c) affida ai professori gli insegnamenti nel Corso di Dottorato di Ricerca, su proposta del collegio dei Docenti.
3) Il Direttore può affidare ai componenti della Giunta l’incarico di seguire particolari settori dell’attività del Dipartimento.
Art. 9 – Segretario Amministrativo
1) Il Segretario amministrativo:
a) svolge le funzioni previste dall’Art.11 comma 2 della legge 567;
b) partecipa con voto consultivo alla Giunta del Dipartimento e ne verbalizza le riunioni. Alla stesura del verbale, collabora il più giovane dei ricercatori;
c) partecipa al Consiglio con la funzione di segretario verbalizzante. Alla stesura del verbale, collabora il più giovane dei professori di ruolo;
d) informa i propri collaboratori sull’evoluzione legislativa ed organizza le procedure atte a migliorare la produttività del Dipartimento, coordinando il personale amministrativo cui è proposto;
e) segue l’applicazione delle norme fiscali, previdenziali e tributarie;
f) informa i membri del Dipartimento sulle nuove disposizioni di leggi e di circolari;
g) esplica tutte le funzioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle Convenzioni e dei Contratti stipulati dal Dipartimento, in conformità ai Regolamenti di Ateneo;
2) Il Direttore può affidare al Segretario amministrativo, nei limiti delle sue mansioni, specifici adempimenti dei quali risponde personalmente e singolarmente.
Art. 10 – Adunanze
1) Il Consiglio e la Giunta sono convocati dal Direttore. Un numero non inferiore ad un decimo dei componenti il Consiglio di Dipartimento può fare richiesta di convocazione su specifici argomenti. In caso di vacanza dall’ufficio del Direttore del Dipartimento, la convocazione è disposta dal Vice Direttore.
2) L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché dell’ordine del giorno, deve essere rimesso al domicilio d’ufficio con 4 giorni di anticipo dalla data fissata per l’adunanza, se trattasi di riunione ordinaria, e con almeno 24 ore se urgente.
3) E’ ammessa la convocazione d’urgenza sia del Consiglio che della Giunta; il carattere d’urgenza va specificato nell’avviso di convocazione.
4) Le adunanze del Consiglio sono valide a norma di quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo (Art 64).
5) Per la validità delle sedute di Giunta è richiesta la presenza di almeno la metà dei membri, da conteggiare ad esclusione del Direttore e del Segretario amministrativo,
6) L’assenza dalle adunanze deve essere giustificata per iscritto entro e non oltre l’inizio dell’adunanza stessa.
7) Per quanto riguarda l’assenza di membri elettivi dalle sedute, per la decadenza dalla carica e per le sostituzioni si fa riferimento all’Art.63 del Regolamento Generale dell’Ateneo.
8) Ciascuna delibera deve essere assunta con voto palese. Le votazioni riguardanti persone debbono essere adottate a scrutinio segreto qualora anche un solo componente del Consiglio ne faccia richiesta. Le delibere devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
9) E’ richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Dipartimento:
a) per l’approvazione del Regolamento di Dipartimento;
b) per modifiche al presente Regolamento.
10) E’ richiesta la maggioranza assoluta dei professori e ricercatori:
a) per l’eventuale istituzione di Sezioni, per il loro eventuale scioglimento per gravi e giustificati motivi; b) per l’afferenza motivata di docenti non appartenenti a discipline di afferenza al Dipartimento.
11) Il Segretario amministrativo redige un verbale delle riunioni del Consiglio firmato dallo stesso e dal Direttore. Il Segretario nella redazione del verbale è coadiuvato dal più giovane dei professori. Dopo l’approvazione, copia del verbale resta agli Atti.
12) Per quanto non espressamente indicato sulla verbalizzazione si applicano le norme del Regolamento Generale di Ateneo (Art.67).
Art.11 – Adempimenti
1) Ai fini degli adempimenti previsti dai Regolamenti di Ateneo entro il 10 maggio di ogni anno, i docenti e/o i coordinatori dei gruppi di ricerca sono tenuti a presentare al Direttore:
a) una relazione illustrativa dell’attività di ricerca effettuata e di quella che intendono programmare per il successivo A.A.
b) eventuali proposte di programmazione culturale (seminari, cicli di conferenze, convegni, scambi con l’estero etc..);
c) richieste di servizi, strumenti e locali per il funzionamento delle strutture dipartimentali in merito alla didattica ed alla ricerca.
2) il Direttore deve presentare tale documentazione al Consiglio, ai fini di un migliore coordinamento dell’attività scientifica e didattica e della verifica dei piani programmatici in rapporto alla loro effettiva realizzazione.
Art. 12 – Gestione finanziaria
1) Le modalità di gestione finanziaria e amministrativa del Dipartimento sono stabilite dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università di Catania e dal Regolamento conto terzi.
2) Tutti i gruppi di ricerca sono tenuti a partecipare alle spese generali e di funzionamento del Dipartimento, secondo le modalità e le quote stabilite dal Consiglio all’inizio di ogni anno finanziario.
Art. 13 – Modalità delle elezioni
1) Ai fini dell’elezione del Direttore, il Decano dei professori di prima fascia, almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore, avviare le procedure per l’elezione del nuovo Direttore per il triennio successivo. A tal fine, fissa la data per l’elezione, convoca una seduta del Consiglio, da tenersi almeno 10 giorni prima della data delle votazioni, per consentire la presentazione di candidature e programmi per la direzione del Dipartimento, nomina una commissione elettorale da lui presieduta e formata da due professori ed un ricercatore. Le operazioni di voto avvengono in una giornata dalle ore 9 alle ore 17. Le operazioni di scrutinio devono avvenire subito dopo la chiusura del seggio. Il Direttore viene eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle successive. A parità di voti di un professore di prima fascia ed uno di seconda fascia viene eletto quello di prima fascia; fra due professori della stessa fascia prevale quello con maggiore anzianità nel ruolo ed a parità di questa viene eletto quello con maggiore anzianità anagrafica.
2) Per quanto riguarda l’elezione dei componenti la Giunta. i rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori vengono eletti nell’ambito delle relative categorie, con voto limitato ad uno, contestualmente al Direttore. Qualora i rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori non fossero eletti nella stessa giornata in cui avviene l’elezione del Direttore, saranno eletti successivamente in apposite Assemblee straordinarie delle categorie interessate convocate a cura del Direttore. Vengono eletti, secondo le modalità previste, coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti tra due componenti della stessa categoria prevale quello con maggiore anzianità nel ruolo ed a parità di questa prevale quello con maggiore anzianità anagrafica. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo viene eletto da tutto il personale tecnico-amministrativo tra i rappresentanti eletti in Consiglio, in apposita Assemblea straordinaria della categoria convocata dal Direttore.
3) Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei rappresentanti dei Dottorati di ricerca in seno al Consiglio, si applicano le norme del Regolamento Generale di Ateneo (Artt.5° e 57).
4) Per quanto riguarda la rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio, le elezioni sono indette dal Direttore. Sarà cura della segreteria del Dipartimento fornire l’elenco nominativo degli aventi diritto secondo il presente Regolamento. Per le modalità delle elezioni si applicano procedimenti analoghi a quelli previsti dall’art. 57 del Regolamento Generale di Ateneo. Gli studenti vengono eletti secondo il seguente criterio: il primo studente eletto è lo studente che avrà ottenuto il maggior numero di voti (a parità di voti prevale l’anzianità anagrafica), il secondo eletto è lo studente appartenente ad un corso di studio cui non appartiene il rappresentante già eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti; i successivi sono eletti in base ai voti riportati.
5) Per la validità delle votazioni di cui ai commi precedenti di questo articolo è necessaria la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
Art. 14 – Norme finali e transitorie
1 ) Per quanto non espressamente indicato, si applicano le norme dello Statuto e dei Regolamenti